Come comunicare le variazioni
Ogni inizio, cessazione o variazione di occupazione deve essere comunicato entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, mediante moduli predisposti. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale, o se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapportino di ricevimento.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da un'altra persona purché in possesso di apposita delega. AMIA rilascerà ricevuta di avvenuta presentazione.
L'erede che continui ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa ha il solo obbligo di comunicare eventuali variazioni.
In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il soggetto gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa nonché, fatta salva la prova contraria, la data di inizio dell’occupazione in base ad elementi precisi e concordanti.
Dall’esito delle verifiche effettuate dal soggetto gestore, qualora risulti una dichiarazione infedele, incompleta od omessa, si provvede ad inviare a mezzo raccomandata postale A/R al soggetto obbligato una comunicazione motivata con la quale si procede alla rettifica della tariffa.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l’interessato abbia formalmente contestato la stessa si procederà all’emissione del relativo "avviso di pagamento".
N.B. Si invitano gli utenti che intendono inviare le richieste via fax o per posta a controllare accuratamente che sia presente tutta la documentazione necessaria.
Ravvedimento operoso delle sanzioni
- A norma dell'art. 13 del D.Leg.vo 472/1997 e dell'art. 1 comma 18 della Legge Finanziaria 2011,e semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
- Ad un decimo, nei casi in cui il pagamento del tributo venga effettuato entro trenta giorni dalla data della sua emissione.
- Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la dichiarazione relativa all'anno in corso nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della TIA o della sua differenza, quando dovuta, nonchè al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- A norma dell'art. 13/bis del Regolamento Generale delle Entrate è prevista la sanzione ridotta a un dodicesimo del tributo evaso anche nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria anche se il contribuente non si sia spontaneamente avvalso del "ravvedimento operoso".
Rimborsi
L’utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento.