Violazioni e penalità

Violazioni e penalità

  1. Nel caso di avviso di accertamento per omessa comunicazione di inizio utenza e/o di variazione , il soggetto gestore, in aggiunta alla tariffa, applica alla somma dovuta la sanzione nella misura del 30% come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97.
  2. Nel caso di avviso di accertamento per infedele comunicazione, che comporti un aumento della tariffa dovuta, il soggetto gestore, in aggiunta alla tariffa, applica la sanzione del 30% come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97.
  3. Nel caso di pagamento tardivo degli importi richiesti con avviso di pagamento verrà irrogata la sanzione nella misura del 30%, come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97.
    Nel caso di pagamento parziale degli importi iscritti nell'avviso di pagamento, il soggetto gestore recupera la tariffa dovuta applicando la sanzione nella misura del 30%, come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97.
  4. Gli importi accertati a norma dei commi 1,2 e 3 del presente articolo devono essere pagati entro 60 giorni dalla notifica degli stessi in caso contrario saranno riscossi coattivamente con le modalità previste dall'art. 31 del Regolamento Comunale sulla gestione della TIA. Sulle somme accertate sono dovuti gli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.