- Nel caso di omessa comunicazione di inizio di utenza e/o di variazione che comporti un aumento della tariffa dovuta o nel caso di omesso pagamento, il soggetto gestore, in aggiunta alla tariffa, applica una maggiorazione del 50% in ragione di anno, a titolo di risarcimento per le spese sostenute di accertamento oltre e unitamente agli interessi moratori nella misura legale.
Si considera omesso anche il pagamento effettuato oltre l'anno (365 giorni) dalla data di scadenza dell’avviso di pagamento.
- Nel caso di comunicazione tardiva, in aggiunta alla tariffa il soggetto gestore applica una maggiorazione del 25% in proporzione ai giorni di ritardo. Si considera tardiva la comunicazione pervenuta oltre i 60 giorni stabiliti dal regolamento ma comunque entro l'anno (365 giorni ) dalla scadenza.
- Nel caso di pagamento parziale o posticipato degli importi previsti dall’avviso di pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura legale per i giorni. • Nel caso di pagamento parziale o posticipato degli importi previsti nell’avviso di pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura legale per i giorni di ritardato pagamento.
- Nel caso di omesso pagamento, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, il soggetto gestore invia un sollecito di pagamento. Decorso inutilmente un ulteriore termine di trenta giorni provvederà al recupero del corrispettivo a mezzo dei sistemi consentiti dalla legge e con le penalità di cui al presente Regolamento.